Cani al ristorante

Sul fatto che i cani possano o meno entrare nei locali pubblici (bar e ristoranti)  se ne sentono di tutti i colori. Nell’ormai famoso decreto del 1954 aggiornato nel 2006 (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) consultabile a questo indirizzo https://goo.gl/iMU7xO , troviamo le disposizioni per la prevenzione della diffusione della rabbia, riportate secondo quanto segue (articolo 83):         Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:
  1. la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
  2. l’applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all’atto della denuncia;
  3. l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
  4. l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio. In realtà la legge è poco chiara, soprattutto sulla possibilità o meno che i cani possano entrare nei bar e ristoranti. Proprietari e gestori del locale possono però «vietare l’ingresso ad animali sporchi o maleodoranti» ed invitare ad uscire qualora l’animale infastidisca gli altri clienti. Ci sono poi leggi regionali e regolamenti comunali che demandano la facoltà di decidere su cosa fare al gestore del locale pubblico e quasi ogni Comune ha provveduto a regolamentare autonomamente la materia ed è necessario  fare riferimento al regolamento specifico del luogo in cui ci si trova. A Padova, per esempio, la scelta è a discrezione del gestore del locale ( https://goo.gl/UZEBx6 ) che è tenuto a segnalare il tutto con il classico cartello di vietato l’accesso ai cani. [Negli esercizi dove è consentito l’accesso con cani, il conduttore deve usare il guinzaglio e portare con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali; inoltre, deve evitare che l’animale sporchi, crei disturbo o danno. I gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in idoneo contenitore (es. trasportino)]. Ricordando che la lunghezza del guinzaglio è di massimo 1,5 mt si ricorda che nei regolamenti di ogni comune si trovano tutte le indicazioni, poi è chiaro che ognuno può essere d’accordo o meno. Ovviamente se ci fosse buon senso e un po’ di rispetto in più per gli altri, forse ci sarebbero anche meno notizie false e tendenziose. Simone Carpanese