Sul fatto che i cani possano o meno entrare nei locali pubblici (bar e ristoranti) se ne sentono di tutti i colori. Nell’ormai famoso decreto del 1954 aggiornato nel 2006 (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) consultabile a questo indirizzo https://goo.gl/iMU7xO , troviamo le disposizioni per la prevenzione della diffusione della rabbia, riportate secondo quanto segue (articolo 83):
Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:
- la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
- l’applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all’atto della denuncia;
- l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.